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Banca d’Italia dà indicazioni

Banche e nuova definizione di default: cos’è cambiato dal 1° gennaio 2021

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Il 28 dicembre Banca d’Italia con pubblicazione del documento di Applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 dà indicazioni in merito ai rapporti con la clientela.

Bankitalia fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione nei rapporti con la clientela conseguenti della nuova definizione di default di cui all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

La disciplina prudenziale applicabile alle banche prevede che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano classificati in Default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay). Le banche applicano la disciplina sul Default avendo presente l’insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio, possono considerare la singola transazione da cui origina l’esposizione (c.d. approccio per transazione). Tale definizione è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di Default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (Regolamento delegato). Queste regole, a cui le banche dovranno conformarsi entro il 1° gennaio 2021, introducono criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto alla vigente normativa nazionale.[1]

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore la nuova definizione di default, che condizionerà le banche e gli intermediari finanziari sulla classificazione dei clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, incidendo in modo particolare sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela.

Si precisa che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi perciò, non fa riferimento a divieto di sconfinamenti ma, introduce nuove raccomandazioni per gli intermediari al fine rafforzare relazioni trasparenti e corrette nei confronti della clientela con l’obiettivo di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori. A tale fine, le banche devono intensificare i canali di informativa e di assistenza ai clienti, per aumentare la consapevolezza delle loro posizioni.

Le novità impattano su criteri più stringenti rispetto a quelli finora adottati dalle banche italiane per le persone fisiche che generalmente accedono al credito per esigenze private e familiari. Le modalità di applicazione delle nuove regole possono essere ricondotte principalmente a due: la sospensione dei pagamenti e degli ordini da parte della banca, quando il saldo diventasse negativo e la segnalazione delle posizioni dopo 90 giorni di continuità del saldo negativo.

Si ricorda che le disposizioni precedenti già prevedevano un’automatica classificazione in default per mancati pagamenti oltre 90 giorni per importi rilevanti. Le nuove regole invece danno una maggiore specifica sulla determinazione dell’importo oltre il quale, vi sarà un’automatica classificazione in default. Più precisamente, sarà necessario che lo sconfinamento superi la "soglia di rilevanza", cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell'esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni)[2].

Queste modifiche che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 chiederanno ancora una volta uno sforzo alle banche e agli intermediari per una maggiore prudenza nella gestione della relazione con la clientela. Ai clienti si chiederà invece maggiore consapevolezza sulle esatte conseguenze delle regole e del mancato rispetto della puntualità nelle scadenze di pagamento, anche per importi di modesta entità. Da parte di ciascun intermediario, inoltre sarà certamente opportuno qualche chiarimento più dettagliato per la effettiva applicazione della nuova disciplina e una maggiore attenzione nell’attribuire ai clienti prodotti utili a perseguire le loro esigenze, nonché pienamente adeguati all’effettiva situazione economica e finanziaria degli interessati, così da evitare criticità che e possibili incomprensioni nella gestione degli eventi.

Si auspica che la maggiore trasparenza e informazioni serviranno ad incrementare l’educazione finanziaria in Italia, dove purtroppo, i dati rilevati dall’indagine OCSE-INFE 2020[3], che misura l’alfabetizzazione finanziaria degli adulti in 26 Paesi del mondo, dimostra che l’Italia, ancora una volta, è indietro sul fronte dell’educazione finanziaria rispetto alle altre economie avanzate.

 

[1] Comunicazione Banca d’Italia 28 dicembre 2020

[2] https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html

[3] https://www.oecd.org/finance/financial-education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf