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(in)Giustizia sportiva, a volte è un boomerang.

Con l’espressione giustizia sportiva s’individua generalmente un sistema costituito da un impianto prescrittivo (regolamenti, disciplina, statuto ecc. ecc.) e da organi interni ai soggetti ordinati nella disposizione sportiva, funzionale all'esercizio del perfetto svolgimento delle discipline praticate, nel rispetto dei valori  e delle norme, sia per la risoluzione di controversie tra atleti, società sportive ecc.

Ovviamente, la giustizia sportiva nasce in primis per la repressione delle violazioni delle norme ordinamentali commesse dagli associati e conseguente applicazione di sanzioni.

Partiamo dalla base ed arriviamo velocemente in vetta.

La classica nozione di giustizia sportiva è da assimilare all’esclusivo fenomeno associativo, condizione questa che non è, in ogni caso, abitualmente condivisa da tutti.

Abbiamo da un lato il ritratto dello studio della manifestazione giustiziale sportiva che, il più delle volte si affaccia  già sufficientemente contrassegnata dalla necessità di delinearne le diversità e le analogie, in soldoni, il complesso di elementi del processo sportivo vero e proprio rispetto alla funzione giudiziale pubblica, in una sorta di alterazione processuale senza strappi proveniente dall’esigenza di assegnare adeguata coerenza con il sistema generale della tutela delle condizioni giuridiche individuali  e  dall’altro, ancora più annoso, vi è già il risoluto e imperativo problema della giustizia sportiva posto al centro della definizione dei propri confini in  considerazione alla giustizia della disposizione statale, sia con relazione alle situazioni giuridiche unilaterali degne di tutela da parte dell’ordinamento generale (non richiudibili dell’ordinamento sportivo quotidiano), sia con attinenza all’individuazione di ambiti concreti sui quali il rapporto tra la giustizia interna e la giurisdizione statale non è assolutamente più declinabile in base alla pregiudizialità e quindi, corrisposto un  rapporto d’interesse, alla effettiva insensibilità della seconda ipotesi rispetto alla prima.

Organi di giustizia di parte, quindi?

Ma quale parte, esattamente?

Probabilmente è molto complesso, e più di quanto appaia ai nostri occhi, è l’argomento “diritto e procedimento sportivo”.

L’interesse generale provocato dai processi sportivi che hanno guardato nuovamente il mondo del calcio, ha messo in  risalto la criticità per la quale non vi è assoluta chiarezza nella tutela delle garanzie delle parti in causa, accusa e accusati, data la  forte similitudine e contemporaneamente l’assoluta diversità in relazione  al classico processo penale, circostanza questa che oggi  ha assunto una ragguardevole rilevanza negli ultimi tempi, anche e soprattutto  per gli effetti negativi che poi alcune cause  hanno prodotto a discapito proprio di coloro i quali le hanno iniziate e promosse.

Le conseguenze delle nostre azioni, a volte, sono peggiori delle cause che le hanno mosse.

Nel 2022 ci sia spetta una vera e propria rivoluzione positiva del mondo giustizia sportiva internazionale perché la giustizia è una Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare tutti i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto, nel bene o nel male, secondo la ragione e la legge, quindi la giustizia non è uno strumento utilizzato, magari, solo per rimuovere scomodi macigni da dentro le proprie scarpe.